ETICHETTE ALIMENTARI UE

Il 22 Novembre è entrata in vigore la nuova normativa UE sulle etichette alimentari.
Si tratta di una rivoluzione per l’ intero settore, perché dovrà permettere ai consumatori di conoscere, con più facilità, i contenuti dei prodotti.
Le maggiori novità sono:

– gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione.
– le diciture devono essere visibili; è quindi previsto un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).
obbligo del Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni).
La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine:
a) a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente;
b) ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento
Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta il termine: “scongelato”;
– la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono state arricchite con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicare la presenza sull’etichetta;
– la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca proposti come una fetta o un filetto ma composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio:carne separata meccanicamente)
– i salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile
– gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore)
– la scritta “oli e grassi vegetali” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di oli o grassi utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”
– l’acqua aggiunta quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5%. deve essere dichiarata in etichetta
– caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003) l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”
– la data di scadenza deve essere riportata anche sulle confezioni preconfezionate all’interno del prodotto
– la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
– acidi grassi trans: entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Sino a quel momento è vietato riportare questa indicazione anche in modo volontario
– le diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
– quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cmq è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.
Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, e le nuove regole dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali).

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