Archivi categoria: Telefonia fissa e mobile

Tariffazione ogni 4 settimane per contratti di telefonia: AGCOM impone il ritorno alla cadenza mensile

Recentemente, la maggior parte delle compagnie telefoniche ha deciso che la cadenza della fatturazione dei contratti di telefonia fissa, mobile ed internet non sarebbe più stata mensile ma bensì, a 28 giorni.

Tale scelta risultava conforme a quanto stabilito dalla Carta dei Servizi che consente ai gestori di effettuare modifiche unilaterali ai contratti in oggetto, lasciando all’utente il diritto di recesso come unico strumento per sottrarsi al nuovo vincolo contrattuale.

A fronte delle numerose denunce effettuate, a riguardo, dalle maggiori Associazioni di Consumatori, i gestori hanno addotto che la possibilità di recedere entro 30 gg dal momento della modifica contrattuale rendeva legittima la stessa, in quanto conforme alla normativa vigente.

Se non che tale giustificazione è caduta a fronte del fatto che tale scelta, adottata dalla quasi totalità di gestori ed integrante l’illecita ipotesi di un accordo di cartello, non consentiva al consumatore di esercitare il proprio diritto poiché alcuna alternativa risultava contrattualmente possibile.

Tale contestazione ha ispirato le Delibera con cui l’AGCOM ha condannato i gestori a ritornare ad un protocollo di rendicontazione che abbia scadenza mensile.

Difatti, la modifica introdotta avrebbe consentito ai gestori di contabilizzare 13 mensilità ogni anno, con un aumento surrettizio delle tariffe pari all’8,6% ed un impatto sulle bollette per un importo oscillante tra i 36 ed i 66 euro all’anno per ogni famiglia.

Il CTCR invita gli utenti a verificare le bollette delle proprie utenze telefoniche ed a denunciare eventuali difformità.

Servizi telefonici non richiesti: spetta il risarcimento anche per i danni non patrimoniali

Gli utenti di servizi telefonici potranno richiedere il risarcimento danni per l’attivazione di servizi telefonici non richiesti. Una normativa (D. Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni dichiarano illecita l’attivazione di servizi non richiesti da parte della compagnia telefonica ai propri clienti.

Inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli utenti per l’attivazione di servizi non richiesti è stato già sancito da diversi giudici in molti casi riguardanti clienti in disaccordo con il proprio gestore telefonico. Il risarcimento va ad interessare anche il danno morale, oltre che economico, per l’aver subito una situazione di disagio.

Una sentenza del Giudice di Pace di Roma ha condannato la società telefonica al risarcimento dei danni non patrimoniali, poiché la compagnia aveva attivato un servizio sulla linea del cliente senza la sua autorizzazione. L’utente aveva richiesto, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, quello dei non patrimoniali causati dal comportamento scorretto del gestore telefonico.

Telefonia mobile: abolizione del roaming dal 15 giugno 2017

Dal 15 giugno 2017 le tariffe roaming per l’uso dei telefoni mobili saranno abolite: lo ha stabilito la Commissione europea. Salteranno anche i limiti di tempo. Si tratta della seconda proposta operativa sull’abolizione del roaming, dopo quella, poi ritirata, che prevedeva inizialmente un regime di tariffe zero per 90 giorni al massimo in un anno e per periodi non superiori a 30 giorni consecutivi, una formula che andava a vantaggio dei viaggiatori occasionali.

Onde evitare abusi, come per esempio l’uso di una sim lettone a basso costo in modo permanente in Paesi dove i prezzi sono ben più alti, varrà il principio di residenza sotto il monitoraggio degli operatori tlc. In caso gli operatori individuassero anomalie o abusi potranno intervenire. Chi per esempio risiede in uno Stato e adotta sistematicamente una sim estera compie un abuso.

Vi sarà, quindi, la possibilità per chi viaggia ed usa una carta sim di uno stato membro in cui risiede o con il quale ha legami stabili di usare il telefono mobile in un altro stato alle stesse condizioni. Un esempio chiaro di ‘legame stabile’ è quello dei pendolari. Gli europei pagheranno prezzi nazionali per chiamate e trasmissioni dati.

Indennità di mora sulle bollette pagate in ritardo

Recentemente i Gestori di Telefonia e di Servizi (luce, acqua e gas) hanno introdotto una clausola nelle Condizioni Generali di Abbonamento (CGA) che prevede l’applicazione di un’indennità di mora qualora le bollette vengano pagate dall’utente oltre il termine di scadenza previsto per il saldo delle medesime. Tale clausola costituisce una modifica unilaterale del contratto, consentita dalle CGA ai Gestori che in ogni momento possono determinare modifiche senza che esse debbano essere conosciute ed accettate dal consumatore.

L’applicazione della suddetta mora seguirà i seguenti criteri:

* se il ritardo nel pagamento è compreso tra il 1° ed il 15° giorno di mora, verrà applicato un tasso pari al 2% della bolletta in questione;
* se il ritardo è compreso tra il 16° ed il 30° giorno, verrà applicata un tasso pari al 4°;
* se il ritardo è oltre il 30° giorno, il tasso sarà pari al 6%.

Secondo i dati forniti dalle Associazioni di Consumatori, un’indennità di mora pari al 2% per 15 giorni corrisponde ad un tasso di interesse annuo pari al 58% mentre un’indennità pari al 6% corrisponde al tasso d’interesse annuo del 70%: ciò determina un’indennità certamente superiore al tasso di riferimento annuale fissato dalla Banca Europea.

Oltre a denunciare quanto appaia ingiusta ed inopportuna l’applicazione di un’indennità di mora di ritardato pagamento proprio nel momento in cui molte famiglie italiane rischiano l’indigenza a causa della prolungata crisi, è doveroso sottolineare come, al contrario, gli inadempimenti del gestori nella fornitura dei servizi (ritardata attivazione, mancato trasloco della linea, ecc.) diano luogo ad indennizzi in favore del consumatore solo se questi ne chieda l’applicazione tramite procedure conciliatorie presso l’Autorità Garante.

Alla luce di quanto esposto, il CTCR invita tutti i consumatori interessati a rivolgersi ai nostri uffici affinché, a fronte di un inadempimento del gestore, l’utente non si veda imputare ulteriori costi di mora; si ricorda infatti che la presentazione di un ricorso presso l’Autorità Garante determina la sospensione dei termini di prescrizione e, di conseguenza, l’impossibilità da parte del Gestore di applicare qualsivoglia ulteriore sanzione nelle more della procedura di conciliazione.

Truffa telefonica attuata attraverso numeri con prefisso 02

A seguito di varie segnalazioni ricevute da numerosi utenti, siamo a denunciare una truffa che viene attuata tramite numerazioni che iniziano col prefisso di Milano, ossia 02. Inizialmente la truffa veniva attuata con numerazioni estere che contattavano ignari utenti sottraendo credito con il meccanismo del roaming: difatti, essendo telefonate mute provenienti da software, spesso gli utenti erano indotti a richiamare il numero in questione, determinando quindi un addebito sul proprio conto telefonico. Per rendere ancor più efficace la truffa, tali numerazioni estere venivano mascherate con prefissi italiani, superando quindi eventuali diffidenze dell’utente medio.

Poiché l’addebito avviene solo in caso di richiamata del numero incriminato, invitiamo l’utenza a verificare la reale esistenza di numeri sconosciuti tramite i numerosi servizi sul web finalizzati a tal scopo (es. pagine bianche, chi chiama chi, ecc…). I numeri incriminati, individuati sino ad ora, sono : +39 02 692927527, +39 02 22198700, +39 02 80887028, +39 02 80887589, +39 02 80886927.

Attualmente è in corso un’indagine della Polizia Postale di cui vi daremo nota qualora emergessero nuovi rilievi.

Truffe telefoniche: mai rispondere sì ai call center

Sono in aumento le truffe telefoniche da parte di gestori che, tramite call center, propongono a chicchessia piani telefonici più vantaggiosi di quelli che l’interlocutore ha. Anche se ciò fosse vero, consigliamo vivamente di non rispondere mai sì alle domande che vengono poste dagli operatori del call center, perché ciò è sufficiente per iniziare una contrattualizzazione che, in caso di contenzioso, risulterebbe a favore del gestore telefonico.

Quindi, mai accettare offerte telefoniche e pronunciare il fatidico sì. Nel caso ciò capitasse, consigliamo di rivolgersi al nostro sportello telefonia i cui recapiti sono:

Email: sportellotelefonia@tutelaconsumatori.it
Tel. cell. 331 7627666

Disdetta dei contratti telefonici

In tema di contratti telefonici, a fronte della moltitudine di offerte che quotidianamente vengono proposte ad ogni tipo di utente, è opportuno conoscere i principi giuridici che regolano il passaggio da un gestore ad un altro. Difatti, nel 2007 sono stati emanati il Decreto Bersani e la Legge 2 aprile 2007 (decreto Bersani bis), che hanno sancito il principio per cui qualsiasi utente possa recedere dal proprio contratto telefonico in qualsiasi momento e senza l’addebito di qualsivoglia penale. Gli unici importi addebitabili all’utente sono imputabili ai semplici costi di gestione, sostenuti dall’operatore ed inerenti al trasferimento dell’utenza o alla disattivazione di servizi; riguardo a ciò, è necessario prestare particolare attenzione alle clausole sottoscritte al momento della conclusione del contratto telefonico, le quali potrebbero comportare l’acquisto di un dispositivo telefonico (smartphone, tablet, modem…) a rate e che obbligherebbero l’utente a saldare l’intero importo al momento del recesso del contratto principale.

Quindi, qualora sorgano difficoltà durante il passaggio da un gestore ad un altro, si suggerisce di contattarci tempestivamente al numero 331 7627666 o all’email sportellotelefonia@tutelaconsumatori.it, affinché non si corra il rischio di incorrere in ulteriori more e spese maggiorate.

Con WhatsCall telefonate gratuite in tutto il mondo

WhatsCall è un’applicazione innovativa per sistemi Android che permette di chiamare in tutto il mondo gratuitamente sfruttando la propria connessione dati. Le modalità in cui avviene la chiamata sono due.

Se chi riceve la chiamata è connesso alla rete, la telefonata è gratuita e non ha limiti di tempo.

Nel caso in cui il numero chiamato non sia connesso ad internet, invece, è comunque possibile chiamare attraverso l’applicazione in più di 230 Paesi utilizzando dei crediti che si ottengono accettando di visionare della pubblicità (annunci e filmati pubblicitari) o invitando gli amici ad utilizzare WhatsCall. In questo modo si possono otttenere fino a 30 minuti di chiamate ogni giorno; l’interlocutore risponde alla chiamata come se fosse una normale telefonata.

L’applicazione è sviluppata da Cheetah Mobile ed include funzioni avanzate come identificazione del chiamante e blocco delle telefonate indesiderate. Le recensioni degli utilizzatori su Play Store assegnano un valore medio di 4.6 su 5 all’applicazione, con la quasi totalità di valutazioni che esprimono la massima soddisfazione. I requisiti di sistema sono Android 4.0 o versioni successive.

WhatsCall è disponibile su Play Store gratuitamente all’indirizzo che riportiamo di seguito.

WhatsCall su Play Store

Linee ADSL: cosa significano i termini ULL e WHOLESALE?

Quando ci si distacca da Telecom, l’operatore di telefonia alternativo può fornire il servizio in ULL o in Wholesale. Cosa significano questi termini?

ULL è l’acronimo di Unbundling Local Loop (traducibile come “accesso disaggregato alla rete locale”), ed indica la possibilità che hanno i nuovi operatori telefonici di utilizzare infrastrutture di proprietà di Telecom Italia dietro pagamento di un canone di affitto.
Quando si effettua l’ULL, i cavi e le apparecchiature prese a noleggio vengono direttamente utilizzate dal nuovo operatore, che diventa in tutto e per tutto responsabile dei servizi di telefonia resi al cliente. Quindi, le cose vanno come se esso fosse effettivamente proprietario di tutta la rete.

Nelle connessioni in wholesale – termine che significa “all’ingrosso” – i gestori comprano le ADSL da Telecom e le rivendono esattamente così come a loro consegnate. Il gestore che rivende, quindi, affitta solo la connessione, non parte dell’infrastruttura.

Questo ha una ricaduta quando un tecnico deve uscire per un guasto. Con una connessione ULL, il gestore alternativo interviene direttamente sulla struttura che ha noleggiato inviando i propri tecnici. In wholesale, invece, il gestore non Telecom riceve la segnalazione del cliente, ed essa viene girata a Telecom, proprietaria della linea.

Si può immaginare che Telecom non abbia come priorità dare il servizio ad altri operatori, anche se con essi ha stipulato un contratto; verosimilmente, darà la priorità ai propri clienti.

Da quanto esposto si capisce come la liberalizzazione sia stata fatta a metà, con Telecom ancora in posizione dominante. Etica e pratica si scontrano: con Telecom si è sempre in ULL, anche nei piccoli centri dove altri operatori non avrebbero un ritorno economico noleggiando parti di cabine ed apparecchiature Telecom. Chi sottoscrive un contratto ADSL dovrebbe essere informato sulla situazione in cui si troverà.

Il modo in cui è stata effettuata la liberalizzazione, con penalizzazione di fatto degli operatori alternativi, fa sorgere spontanea una domanda: è giusto tutto ciò?

Riallaccio linea telefonica a seguito di contenzioso

Quando un contenzioso tra utente e gestore di telefonia porta ad un’interruzione del servizio, è possibile, presentando opportuna richiesta al Corecom, ottenere l’immediato riallaccio della linea telefonica.
Il Corecom, infatti, si occupa di comunicare al gestore l’avvenuto ricorso ed, in attesa di definizione, intima al gestore di riattivare la linea entro 48 ore. Per fare ciò si può utilizzare un apposito modulo che si può scaricare da questa pagina. Nel caso in cui sorgano dei dubbi nella compilazione, siamo a disposizione per ogni chiarimento.

Modulo per ricorso al Corecom per riattivazione linea telefonica