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Bollette luce e gas: in aumento gli utenti morosi

La profonda crisi economica che attanaglia il nostro paese comincia a lasciare segni tangibili sulle famiglie italiane. A Giugno 2013, sono ben 17 milioni gli utenti italiani incorsi in situazioni di morosità per ciò che concerne le utenze di luce e gas.

Ma quali sono le conseguenze del mancato pagamento delle bollette?

Dunque, l’utente moroso deve ricevere dal gestore una raccomandata con ricevuta di ritorno che indichi esattamente: il termine ultimo di pagamento, le modalità con cui evincere il gestore dell’avvenuto saldo dell’importo, l’ulteriore termine previsto per la sospensione della fornitura dell’utenza ed i costi imputabili all’utente e relativi alla riattivazione della medesima.

Nel caso si tratti di una fornitura di luce, il venditore, qualora le condizioni contrattuali lo consentano, potrà effettuare inizialmente una riduzione della potenza pari al 15% e qualora lo stato di morosità dovesse protrarsi per ulteriori 15 giorni, infine potrà ricorrere alla sospensione totale.

Nel caso si faccia riferimento ad una fornitura di gas, le procedure sono ancora più rigide poiché non operano meccanismi automatici. Difatti, il gestore dovrà comunicare a mezzo di raccomandata che, a seguito del protrarsi della situazione di morosità, verrà inviata al distributore la richiesta di sospensione della fornitura.

In entrambi i casi, il gestore non potrà richiedere la sospensione della fornitura prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento, indicato nella messa in mora.

Infine, è importante ricordare agli utenti che le procedure di messe in mora, cosi come le imputazioni di pagamenti non effettuati, devono essere assolte secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa vigente. Eventuali inadempimenti in tal senso potranno essere oggetto di ricorso presso l’Autorità Garante dell’Energia,

Il CTCR invita tutti gli utenti a verificare attentamente eventuali situazioni analoghe, non indugiando a contattare i nostri Uffici qualora risultassero anomalie o richieste non giustificate da parte del gestore.

Attenzione ai finti ispettori del gas che propongono di installare dispositivi nelle abitazioni

Su segnalazione di un nostro socio, siamo venuti a sapere che finti ispettori dell’azienda distributrice del gas locale si presentano col metodo della vendita porta a porta per “proporre” l’installazione di rilevatori del gas. Costoro sono inviati da ditte che mettono negli spazi condominiali comuni dei volantini per informare gli utenti del passaggio dei loro addetti.

Il problema sta nel fatto che, spesso, per non dire sempre, gli addetti cercano di far capire di essere inviati dal distributore locale (ad esempio, Hera) per effettuare interventi di manutenzione obbligatoria e gratuita, senza fornire spiegazioni chiare e dettagliate sulla proposta commerciale che nulla ha a che vedere con il distributore locale.

In realta, infatti, una volta entrati nell’abitazione, installano l’apparecchio e presentano una fattura non proprio economica.

Quindi, attenzione ai venditori porta a porta di rilevatori di gas: consigliamo di non farli proprio entrare. E se qualcuno avesse aderito alla loro “proposta”, ed avesse pagata la fattura, sappia che è possibile avvalersi del diritto di recesso entro quattordici giorni dall’installazione. Il diritto di recesso impone all’azienda di riprendersi l’apparecchio e di restituire il denaro. In caso di dubbio su come esercitarlo e su come scrivere la lettera – che sarà una raccomandata a/r – rivolgersi ad un’associazione di tutela dei consumatori è sempre una buona idea.

Bollette Energia: l’abolizione del mercato tutelato slitta al 2019

A seguito delle numerose denunce effettuate dalle Associazioni di Consumatori, il Governo, nel corso della riunione governo-maggioranza sul ddl Concorrenza, ha differito a Giugno 2019 lo stop al sistema con tariffe fissate dall’Autorità Garante dell’Energia.

L’obbiettivo dichiarato di tale iniziativa consiste nell’evitare che la fine del “mercato tutelato” comporti un sostanzioso aumento delle spese dei consumatori. Difatti, l’Autorità svolge un ruolo prezioso, capace di incidere su alcuni aspetti fondamentali che ineriscono alla fatturazione delle bollette ed emette provvedimenti, sotto forma di “deliberazioni”, nei settori di competenza.

In particolare, essa:

* stabilisce le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d’accesso, promuove, attraverso la regolazione incentivante, gli investimenti con particolare riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza;
* definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
* aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero.

Sebbene ciò rappresenti solo una piccola parte del sistema cautelativo e sanzionatorio che compete all’Autorità Garante, appare subito evidente quanto queste regole risultino fondamentali per la tutela del consumatore, nonché quali timori possano generare i futuri propositi del Governo, volti a decretare la fine del mercato tutelato stesso.

Ciò appare ancor più pacifico in quanto il mercato libero che si prospetta agli utenti di luce e gas mostra i tratti di un mercato “anti-concorrenziale”, dove è difficile effettuare un’oggettiva comparazione delle tariffe tra loro e quindi permettere ai consumatori di operare la propria scelta in modo consapevole e conveniente.

A margine, è doveroso segnalare come il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, si sia impegnato ad inserire, nel prossimo provvedimento, una norma che verifichi l’andamento del mercato. Nonostante ciò, Il CTCR, unitamente alle maggiori Associazioni dei Consumatori, auspica un mantenimento del mercato tutelato, vero argine ad un mercato libero incontrollabile e troppo orientato a favorire gli interessi dei gestori.

Proposta di modifica unilaterale del contratto da parte del gestore: come comportarsi?

La liberalizzazione del mercato dell’energia ha comportato, certamente, conseguenze positive in termini di convenienza e di ampliamento delle spettro delle scelte opzionabili da parte dell’utente. Allo stesso tempo, essa nasconde anche qualche insidia: una di esse è rappresentata dalla possibilità da parte del gestore di proporre una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali alla scadenza del contratto medesimo

Tale opzione non può essere oggetto di trattativa da parte dell’utente ma può essere solo accettata o rifiutata. L’insidia risiede appunto nelle modalità con cui il consumatore può esprimere la propria volontà poiché, in caso d’inerzia, la proposta si riterrà accettata per tacito assenso. Ne consegue che l’utente dovrà necessariamente comunicare il suo eventuale rifiuto per iscritto, tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno o l’utilizzo di una posta elettronica certificata.

Affinchè tale proposta possa ritenersi valida, è necessario che la comunicazione del gestore contenga, in oggetto, la dizione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e che pervenga all’utente almeno tre mesi prima della scadenza naturale del contratto stesso.

Qualora, al contrario, la variazione delle condizioni contrattuali venga applicata in virtù di un ‘indicizzazione prevista dal contratto medesimo o di un suo aggiornamento automatico, in questo caso il gestore non sarà tenuto ad inviare alcuna comunicazione.

Il CTCR invita gli utenti a prendere visione di ogni comunicazione inviata dal gestore ed a valutare attentamente eventuali variazioni delle condizioni contrattuali affinché risultino comprensibili e trasparenti.

Pratiche contrattuali scorrette: l’Authority sanziona Eni ed Enel

L’Authority ha comunicato di avere sanzionato Eni ed Enel per pratiche scorrette nella gestione dei contratti per un importo pari ad 1,7 milioni di euro.
Si tratta di due provvedimenti distinti che hanno entrambi comportato gravi violazioni del Codice del Consumo.

Difatti, Eni ha ricevuto una sanzione pari a 920.000 euro per avere omesso di notificare a 7300 utenti morosi la diffida ad adempiere, impedendo ai medesimi di poter sanare la propria posizione e costringendoli ad ingenti costi di ripristino delle forniture che erano state indebitamente interrotte; ciò ha determinato una grave violazione degli obblighi d’informazioni che il Gestore deve adempiere nei confronti dei propri utenti.

Enel si è invece vista comminare una sanzione pari ad 800.000 euro a causa di infrazioni commesse in relazione al servizio commerciale; più specificatamente, Enel si è resa responsabile di errata classificazione di reclami scritti e di rettifiche conseguenti a richieste di informazioni da parte degli utenti.

In un sistema di comunicazioni in cui le pratiche commerciali si fanno sempre più aggressive e poco trasparenti nei confronti dei consumatori, il CTCR plaude agli interventi dell’Authority ed invita tutti gli utenti a denunciare vessazioni ed abusi subiti e subendi da parte dei Gestori di Servizi.

Bollette dell’acqua: consumi più certi grazie ai nuovi obblighi di lettura

Nel 2012 è stata emanata la prima Direttiva Europea per la trasparenza dei documenti di fatturazione, grazie alla quale l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha potuto definire un protocollo relativo alle informazioni minime da evidenziare in bolletta. Nello specifico, si tratta delle modalità di rilevazione dei consumi e di messa a disposizione del consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive, delle autoletture o delle migliori stime disponibili

Viene quindi introdotta una disciplina uniforme a livello nazionale, capace di garantire maggiore precisione nella determinazione dei consumi d’acqua in bolletta ed intesa a promuovere un utilizzo più consapevole della risorsa idrica, riducendo sprechi e favorendo scelte più consapevoli nel consumatore.

Ecco gli aspetti più innovativi della riforma.

Innanzitutto, l’obbligo dei gestori di effettuare almeno due tentativi di lettura all’anno, con un intervallo di almeno 150 giorni, e l’obbligo di ripeterlo qualora il tentativo non vada a buon fine.

Non meno importante è l’obbligo, nell’ipotesi di controversia con il consumatore, di mettere a disposizione la misura espressa dal totalizzatore, raccolta ed utilizzata ai fini della fatturazione.

Viene promossa l’autolettura la cui comunicazione può avvenire attraverso messaggi sms, telefono o via web da parte dell’utente; il gestore dovrà dare riscontro della presa in carico dell’autolettura entro 9 giorni lavorativi in riferimento alla validazione dei dati.

Infine, da settembre 2016 i gestori hanno l’obbligo di predisporre un registro elettronico delle utenze relativo alle misure ed ai tentativi di lettura, nonché l’obbligo di comunicare all’Autorità i dati inerenti ai contatori per consentire un monitoraggio periodico dell’attività.

Centrali nucleari francesi chiuse per controlli: quali ripercussuioni sulle nostre bollette?

In seguito all’incidente alla centrale atomica di Fukushima nel 2011, l’Agenzia per la Sicurezza Atomica ha stabilito che tutte le centrali nucleari in Europa vengano sottoposte a controlli più severi e frequenti. In particolare, proprio in questo periodo vengono chiusi i reattori francesi da cui dipende un considerevole quantitativo dell’energia elettrica importata nel nostro paese, in quanto incapace di garantirsi un proprio fabbisogno energetico.

Tralasciando i motivi che hanno segnato per decenni l’assenza di una politica energetica seria in questo paese, appare palese quanto il semplice fatto di dovere importare l’energia elettrica dall’estero comporti per il consumatore italiano una bolletta certamente più esosa rispetto ad altri paesi europei; a ciò si aggiunga il fatto che il blocco dei reattori per i suddetti controlli comporterà una sostanziale lievitazione del costo del chilowattora.

La spiegazione di tale effetto risiede nella logica delle regole di mercato: difatti, a fronte di un’offerta ridotta si avrà necessariamente un aumento proporzionale dei listini delle borse elettriche in tutta Europa.

In Italia, l’Autorità dell’Energia ha già reso pubblico che il prossimo aggiornamento trimestrale delle bollette elettriche, previsto per fine dicembre, dovrà tenere conto di queste fibrillazioni del mercato e prevede che il sovraccosto nel nostro paese si aggirerà intorno al miliardo di euro.

Il CTCR invita tutti i consumatori a verificare attentamente le bollette energetiche emesse nel corso del prossimo trimestre ed a segnalare eventuali variazioni di importi che risultino eccessivamente esosi, anche alla luce di quanto sin qui segnalato. Parimenti, il CTCR s’impegna a denunciare eventuali abusi all’Autorità Garante ed offre la possibilità di proporre ricorso presso le Sedi competenti.

Indennità di mora sulle bollette pagate in ritardo

Recentemente i Gestori di Telefonia e di Servizi (luce, acqua e gas) hanno introdotto una clausola nelle Condizioni Generali di Abbonamento (CGA) che prevede l’applicazione di un’indennità di mora qualora le bollette vengano pagate dall’utente oltre il termine di scadenza previsto per il saldo delle medesime. Tale clausola costituisce una modifica unilaterale del contratto, consentita dalle CGA ai Gestori che in ogni momento possono determinare modifiche senza che esse debbano essere conosciute ed accettate dal consumatore.

L’applicazione della suddetta mora seguirà i seguenti criteri:

* se il ritardo nel pagamento è compreso tra il 1° ed il 15° giorno di mora, verrà applicato un tasso pari al 2% della bolletta in questione;
* se il ritardo è compreso tra il 16° ed il 30° giorno, verrà applicata un tasso pari al 4°;
* se il ritardo è oltre il 30° giorno, il tasso sarà pari al 6%.

Secondo i dati forniti dalle Associazioni di Consumatori, un’indennità di mora pari al 2% per 15 giorni corrisponde ad un tasso di interesse annuo pari al 58% mentre un’indennità pari al 6% corrisponde al tasso d’interesse annuo del 70%: ciò determina un’indennità certamente superiore al tasso di riferimento annuale fissato dalla Banca Europea.

Oltre a denunciare quanto appaia ingiusta ed inopportuna l’applicazione di un’indennità di mora di ritardato pagamento proprio nel momento in cui molte famiglie italiane rischiano l’indigenza a causa della prolungata crisi, è doveroso sottolineare come, al contrario, gli inadempimenti del gestori nella fornitura dei servizi (ritardata attivazione, mancato trasloco della linea, ecc.) diano luogo ad indennizzi in favore del consumatore solo se questi ne chieda l’applicazione tramite procedure conciliatorie presso l’Autorità Garante.

Alla luce di quanto esposto, il CTCR invita tutti i consumatori interessati a rivolgersi ai nostri uffici affinché, a fronte di un inadempimento del gestore, l’utente non si veda imputare ulteriori costi di mora; si ricorda infatti che la presentazione di un ricorso presso l’Autorità Garante determina la sospensione dei termini di prescrizione e, di conseguenza, l’impossibilità da parte del Gestore di applicare qualsivoglia ulteriore sanzione nelle more della procedura di conciliazione.

Tariffa “tutto compreso” in bolletta: è davvero conveniente?

Il mercato dei gestori dell’energia registra un costante aumento del livello di concorrenza, il che produce una moltitudine di proposte contrattuali di ogni genere, finalizzate ad offrire tariffe a prezzi sempre più contenuti.

In quest’ottica di mercato libero vanno inquadrate le bollette “tutto compreso”, che propongono una tariffa calcolata sui consumi medi stimati del singolo utente; ciò determina una sensibile diminuzione dei costi imputabili ai tributi, connessi al contratto medesimo.
Poiché la maggior parte di questi contratti viene concluso per via telefonica, spesso l’utente si fa attrarre dalle convenienti condizioni dell’offerta, e non attribuisce la dovuta attenzione al fatto che il superamento della soglia che fissa il “consumo medio” comporti un aggravio notevole dei costi.

A ciò contribuisce indubbiamente un’informazione ingannevole e poco trasparente da parte del gestore, la cui responsabilità sarà però difficilmente dimostrabile in giudizio in virtù del consenso, prestato dall’utente, alla conclusione del contratto.

Il CTCR invita perciò tutti i consumatori a richiedere una copia scritta del contratto in fase di proposta, affinché eventuali clausole vessatorie possano essere conosciute e comprese prima dell’accettazione dell’offerta.

Tavoli paritetici. Cosa sono?

Sono ormai consueti gli accordi tra associazioni di consumatori e fornitori o gestori. Ovviamente, questi accordi vanno regolamentati e protocollati. Per fare ciò, le associazioni dei consumatori si sono incontrate con Enel in data 22 settembre 2016, ed hanno siglato degli accordi dei quali, in rete, si può trovare documentazione. Ciò non toglie la possibilità di effettuare reclami per disagi all’utenza o danni provocati dal gestore stesso. Il tavolo paritetico serve per eventualmente dirimere una diatriba nata appunto da un disservizio. Sicuramente, si tratta di un un passo avanti per i consumatori.