Disdetta dei contratti telefonici

In tema di contratti telefonici, a fronte della moltitudine di offerte che quotidianamente vengono proposte ad ogni tipo di utente, è opportuno conoscere i principi giuridici che regolano il passaggio da un gestore ad un altro. Difatti, nel 2007 sono stati emanati il Decreto Bersani e la Legge 2 aprile 2007 (decreto Bersani bis), che hanno sancito il principio per cui qualsiasi utente possa recedere dal proprio contratto telefonico in qualsiasi momento e senza l’addebito di qualsivoglia penale. Gli unici importi addebitabili all’utente sono imputabili ai semplici costi di gestione, sostenuti dall’operatore ed inerenti al trasferimento dell’utenza o alla disattivazione di servizi; riguardo a ciò, è necessario prestare particolare attenzione alle clausole sottoscritte al momento della conclusione del contratto telefonico, le quali potrebbero comportare l’acquisto di un dispositivo telefonico (smartphone, tablet, modem…) a rate e che obbligherebbero l’utente a saldare l’intero importo al momento del recesso del contratto principale.

Quindi, qualora sorgano difficoltà durante il passaggio da un gestore ad un altro, si suggerisce di contattarci tempestivamente al numero 331 7627666 o all’email sportellotelefonia@tutelaconsumatori.it, affinché non si corra il rischio di incorrere in ulteriori more e spese maggiorate.

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