LEGGE PINTO

Arrivano rimborsi veloci per i processi troppo lunghi
Un filtro per gli appelli palesemente inammissibili e una durata massima dei processi di sei anni, termine ultimo dal primo grado alla Cassazione. Ecco la ricetta del Guardasigilli Paola Severino, che nel decreto sviluppo ha inserito anche modifiche alla legge fallimentare per snellire e velocizzare la giustizia civile. Ma non solo. Perché i ritocchi alla legge Pinto, che prevede indennizzi per risarcire i cittadini per troppo tempo in attesa di una sentenza, invece, riguardano anche i processi penali. Sono nove milioni in tutto i contenziosi in corso. Cinque nelle aule dei Tribunali civili e 4 milioni in quelle penali. Adesso le modifiche potrebbero dare un bel taglio alle cifre a sei zeri della Giustizia. A decidere sul diritto ai rimborsi potrà essere «un solo giudice e con una procedura molto semplice» accorciando così i tempi processuali, ha spiegato il ministro. E sul filtro all’appello nei processi civili il Guardasigilli ha aggiunto: «Una ricetta abbastanza semplice, che coniuga la necessità di assicurare garanzie con quella di snellire i processi».
Modifica delle legge Pinto. La durata massima dei processi è fissata in sei anni complessivi: tre per il primo grado, due per l’appello e uno per la Cassazione. Le norme modificano la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale: sono previsti risarcimenti predeterminati e calmierati, da 500 a 1500 euro, per ogni anno di ritardo. Ma anche cause di non indennizzabilità, riconducibili alla condotta non diligente, dilatoria o abusiva della parte. L’obiettivo è non solo di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle Corti di appello, ma anche contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, che nel 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro. Sarà un ricorso a un giudice della Corte di appello, con successiva facoltà di opposizione contro il decreto, ad avviare la procedura per l’indennizzo, mentre sono previste sanzioni processuali pecuniarie per i casi di opposizioni dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
Impugnazioni al processo civile. La norma è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni, di merito e di legittimità, che allo stato rappresentano l’aspetto più critico della giustizia e violano sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo. La soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, non è quella di limitare l’impugnazione di merito ma di introdurre un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso. A decidere sarà il giudice dell’Appello in via preliminare alla trattazione del ricorso. In caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza spogliandosi della causa. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. Saranno così selezionate le impugnazioni che meritano di essere trattate. Attualmente nel 68 per cento dei casi, nei processi civili, l’appello conferma il giudizio di primo grado.
Modifiche alla legge fallimentare. La misura introduce la facoltà, già presente negli Usa, di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L’obiettivo è promuovere l’emersione anticipata della crisi. Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale in un contesto di stabilità. Così il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all’omologa del concordato. Viene previsto che il professionista, che attesta i piani di risanamento, debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.
Scuola della magistratura. Una sola sede anziché tre. Attualmente la legge prevede l’apertura di tre sedi della Scuola di magistratura. La modifica consente invece di valutare, in un momento di difficoltà economica e in coerenza con i principi della spending review, la concentrazione in un’unica sede delle attività della Scuola.

Scritto sabato 16 giugno 2012, fonte: Il Messaggero

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