LEGGE PINTO

Nel ricorso per equo indennizzo, il termine per la notifica non è perentorio.
La Corte di Cassazione – Sezione unite civili – nella Sentenza 12 marzo 2014 n. 5700, sancisce che nei procedimenti per equa riparazione ai sensi della cd. Legge Pinto, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, non è perentorio. Pertanto, il giudice, in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso o del decreto, può concedere un ulteriore termine, perentorio, per la notifica. Questo è in sintesi il principio di diritto sancito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 5700/2014

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