LEGGE OCCUPAZIONALE del Prof. Giorgio Trenti

Il Parlamento/Governo, con la Legge n. 78 del 16/5/2014 ha approvato il D. L. n. 34 del 20/3/2014, sull’occupazione, per non cambiare nulla in una legislazione da 50 anni statalista e liberticida, mantenendo 18 tipi di contratto di lavoro. Andrebbero aboliti tutti, perché solo uno è utile: quello che riconosce la libertà alle parti di stipulare i contratti a termine che desidera-no.
Il provvedimento volutamente aumenta la disoccupazione, persevera sulla linea della burocra-zia e dei divieti, crea complicazioni e vincoli, illude con sgravi contributivi. Ogni lavoratore de-ve essere libero di regolare il proprio rapporto di lavoro come meglio crede, a tempo determi-nato o indeterminato, sia nel settore privato, sia in quello pubblico. Le aziende non devono essere intralciate, perché soltanto esse creano la ricchezza che, sotto forma di tributi, finanzia lo Stato.
Altro metodo sicuro per aumentare la disoccupazione è il taglio della spesa pubblica. Lo sa bene la filiera del taglio Napolitano/Berlusconi/Monti/Letta/Renzi.
Lo Stato è incapace di creare reddito. I privati lo fanno, se sono liberi.
Propongo la reintroduzione nel codice civile dell’esemplare articolo 2097. Esso ha permesso la piena occupazione e il benessere; l’Italia era la prima al mondo per sviluppo. E’ stato abroga-to nel 1962, da chi ha voluto l’inizio della decadenza dell’economia italiana; c’è riuscito, ora l’Italia è l’ultima.
Per risolvere, con lungimiranza, la povertà di chi non ha lavoro, è opportuno riconoscere a tutte le persone fisiche, di cittadinanza italiana, il diritto alla disponibilità di un minimo reddito di cittadinanza, sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
Le attese dei laureati sono frustrate perché i posti di lavoro qualificato sono pochi e non ten-dono ad aumentare. Pochi potranno dedicarsi a un’attività in proprio, perché non c’è bisogno di tanti imprenditori. E’ ragionevole riservare ai laureati una possibilità in più.

Articolo unico
L’art. 2097 del codice civile è costituito dal seguente testo:
Le parti stabiliscono le regole del contratto di lavoro.
Alle persone fisiche, di cittadinanza italiana, è riconosciuto il diritto alla isponibilità di un mi-nimo reddito di cittadinanza, sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
Alle persone laureate, di cittadinanza italiana, il datore di lavoro riconosce una preferenza in tutte le assunzioni.

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